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Nell’attuazione del backstop
1. sarà assicurato un trattamento equivalente anche ai Paesi non appartenenti all’area Euro, ma facenti parte dell’Unione Bancaria, mediante linee di credito parallele e specifiche disposizioni di governance.
2. Le caratteristiche del meccanismo e le sue modalità operative saranno disciplinate nel Trattato limitatamente :
o alle questioni,
o alle previsioni di principio.
o Con delibera del Consiglio dei Governatori verrà invece decisa l’istituzione stessa dello strumento,
o nonché le caratteristiche più rilevanti dello stesso.
o È prevista, altresì, la stipula di un accordo quadro con il Comitato di risoluzione unico, deliberato dal Consiglio di amministrazione.
Il Comitato di risoluzione unico è competente:
1. per l’approvazione delle linee guida, comprensive delle disposizioni procedurali e di livello operativo.
2. Nell’assunzione delle rispettive delibere,
3. MES sarà vincolato, oltre che da quanto previsto nel Trattato, dai Terms of Reference concordati dall’Eurogruppo nel dicembre 2018, richiamati alle premesse del Trattato. *
*Il meccanismo di supporto comune sarà operativo entro il 31 dicembre 2023.
Potrebbe essere introdotto anche prima di tale data, sulla base di :
una valutazione dei progressi compiuti nell’ambito della riduzione dei rischi, che dovrà essere effettuata nel 2020.
L'avvio anticipato richiede:
anche una modifica dell’Accordo del 2014 sul trasferimento dei contributi di cui ... [segue »]
Composto mercoledì 10 luglio 2019
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